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Cacciate i soldi - Un terreno senza cacciatori


L'articolo 15, comma 1, della Legge 157/92 impone la riscossione di una somma a tutti i proprietari e conduttori di fondi che sono utilizzati per l’esercizio venatorio.
In pratica, i proprietari di terreni compresi nel Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) che non formi oggetto di divieto di caccia per altri motivi (oasi, parchi naturali, ecc.) ovvero le altre aree dove la caccia non può essere esercitata (improduttivo naturale, improduttivo antropico, fondi chiusi, terreni inclusi nelle aziende venatorie) devono essere pagati.






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