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Sottrazione dei fondi privati alla caccia: il Consiglio di Stato apre ai motivi etici


Con la sentenza n.895/2026, pubblicata il 3 febbraio 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sancito un principio fondamentale: il proprietario di un terreno può chiedere l'esclusione del proprio fondo dalla pianificazione venatoria anche per ragioni puramente etiche e morali.

Il caso e la controversia
La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina di Riolo Terme (RA), supportata da diverse associazioni animaliste (LNDC Animal Protection, Animal Liberation e Antivivisezione Diritti degli Animali), contro il diniego della Regione Emilia-Romagna. La Regione aveva respinto la richiesta di sottrarre i terreni di proprietà alla caccia, sostenendo che le motivazioni presentate — legate all'obiezione di coscienza verso l'attività venatoria — non rientrassero nelle casistiche "tecniche" previste dalla normativa regionale.

Dopo una prima sentenza sfavorevole del TAR, il Consiglio di Stato ha ribaltato l'esito del giudizio, dando ragione alla proprietaria.

Il principio di diritto
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che:

  • Assenza di un elenco chiuso: L’art. 15 della Legge 157/1992 non contiene un elenco tassativo di motivi per cui un proprietario può chiedere la sottrazione del fondo.
  • Valore dell'obiezione di coscienza: Il rifiuto morale della caccia è una motivazione legittima che l'amministrazione non può ignorare o scartare a priori.
  • Obbligo di motivazione: La Regione non può negare l'esclusione basandosi su semplici moduli preimpostati. Un eventuale diniego deve essere supportato da prove tecniche concrete che dimostrino come la sottrazione di quel fondo specifico ostacolerebbe realmente il piano faunistico-venatorio territoriale.

Cosa cambia ora?
Sebbene non esista un automatismo (la Regione deve comunque valutare la compatibilità tecnica della richiesta), la sentenza segna un punto di rottura rispetto al passato: le amministrazioni non potranno più trincerarsi dietro "elenchi chiusi" di motivi validi, ma dovranno rispettare la volontà del proprietario che intende proteggere la fauna sui propri terreni per convinzione etica.

Scarica la sentenza completa
Puoi consultare e scaricare il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato al seguente link:








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